Capo II
Art. 11
11 / 30In vigore dal 2 ott 1999
1. Le matrici vengono depositate presso le camere di commercio competenti per territorio.
2. I titolari dei marchi provvedono, secondo le modalità del regolamento di esecuzione del presente decreto, alla fabbricazione di punzoni contenenti le impronte dei marchi stessi, nel numero di esemplari occorrenti, ricavabili dalle matrici di cui al comma 1.
3. Detti punzoni devono essere muniti, a cura della camera di commercio, dello speciale bollo avente le caratteristiche previste dal regolamento.
4. I marchi di identificazione resi inservibili dall'uso devono essere rimessi alle camere di commercio per la deformazione che viene effettuata con le modalità previste dal regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;251#art-11