Art. 5
5 / 11Obbligo di decontaminazione e smaltimento
In vigore dal 15 lug 1999
1. Fatti salvi gli obblighi internazionali e le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, i PCB e gli apparecchi contenenti PCB devono essere decontaminati o smaltiti ed i PCB usati devono essere smaltiti entro il 31 dicembre 2005.
2. La decontaminazione o lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi dell' devono essere effettuati entro e non oltre il 31 dicembre 2010.
3. Gli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi dell' che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso devono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa, qualora non siano decontaminati entro i termini di cui ai commi 1 e 2.
4. I trasformatori possono essere utilizzati in attesa di essere decontaminati o smaltiti entro i termini ed alle condizioni previsti dal presente decreto solo se sono in buono stato funzionale, non presentano perdite di fluidi ed i PCB in essi contenuti sono conformi alle norme od alle specifiche tecniche relative alla qualità dielettrica, che saranno indicate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rispetto delle predette condizioni deve risultare da apposita comunicazione effettuata dal detentore alla provincia nel cui territorio è utilizzato il trasformatore e resa ai sensi dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In assenza della predetta comunicazione, i trasformatori devono essere immediatamente decontaminati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;209#art-5