Art. 3 · I n v e n t a r i o

Art. 3

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I n v e n t a r i o

In vigore dal 12 mag 2005
1. I detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm(elevato a)3, inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm(elevato a)3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito, sono tenuti a comunicare alle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti le seguenti informazioni: a) nome e indirizzo; b) collocazione e descrizione degli apparecchi; c) quantitativo e concentrazione di PCB contenuto negli apparecchi; d) date e tipi di trattamento o sostituzione effettuati o previsti; e) quantitativo e concentrazione di PCB detenuto; f) data della denuncia effettuata ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216. 2. I detentori di apparecchi di cui al comma 1 comunicano solo le informazioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1, nel caso in cui gli apparecchi contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso. 3. La comunicazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuata con cadenza biennale e deve in ogni caso essere ripresentata entro dieci giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantità di PCB detenuti. Tale comunicazione è effettuata per la prima volta entro il 31 dicembre 1999. 4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse dalle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente che provvede all'elaborazione dei dati così raccolti ed alla predisposizione dell'inventario degli apparecchi soggetti a comunicazione e dei PCB in essi contenuti. I dati e l'inventario sono trasmessi al Ministero dell'ambiente, alle regioni ed alle province autonome.

Note all'articolo

  • Il D.L. 30 dicembre 1999, n. 500, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2000, n. 33, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il termine del 31 dicembre 1999 previsto dal comma 3 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2000.
  • La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha disposto (con l'art. 18, comma 5) che le comunicazioni previste dal presente articolo sono integrate con l'indicazione del programma temporale di cui al comma 1 della legge medesima, nonche' con l'indicazione dell'intero percorso di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;209#art-3