Art. 1
1 / 20In vigore dal 27 set 2022
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Vista la direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, come modificata dalle direttive 98/46/CE e 98/99/CE;
Vista la decisione 90/424/CEE;
Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema d'identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le politiche agricole e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;196#art-1