Art. 9
9 / 17Etichettatura di prodotti compositi
In vigore dal 9 lug 1999
1. Il prodotto tessile composto di due o più parti con diversa composizione fibrosa va munito di una etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti. Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali.
2. Due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta.
3. Ferme restando le disposizioni dell', la composizione in fibre dei seguenti articoli di corsetteria è data indicando la composizione dell'intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate:
a) per i reggiseni: tessuti esterno e interno delle coppe e della parte posteriore;
b) per le guaine: parti davanti, dietro e laterali;
c) per le guaine intere, quali i modellatori: tessuto esterno ed interno delle coppe, parti davanti, dietro e laterali.
4. La composizione in fibre degli articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al comma 3, è data indicando la composizione globale del prodotto, oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti di detti articoli; l'etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10% del peso totale del prodotto.
5. L'etichettatura separata delle varie parti di detti articoli di corsetteria deve essere data in modo che il consumatore finale possa agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le indicazioni che figurano sull'etichetta, in particolare:
a) per i prodotti tessili sottoposti a procedimento di corrosione, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposte a procedimento di corrosione, parti che devono essere designate singolarmente;
b) per i prodotti tessili ricamati, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella dei fili per ricamo, parti che devono essere designate singolarmente; se le parti ricamate sono inferiori al 10% della superficie del prodotto, è sufficiente indicare la composizione del tessuto di fondo;
c) la composizione dei fili costituiti da un'anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse, presentati ai consumatori in quanto tali, è data per l'insieme del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione dell'anima e del rivestimento, parti che devono essere designate singolarmente;
d) per i prodotti tessili di velluto e di felpa o simili, la composizione in fibre è data per l'insieme del prodotto e, ove questi prodotti presentino un tessuto di fondo ed uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, può essere indicata separatamente per queste due parti che devono essere designate singolarmente;
e) per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse, la composizione può essere data per il solo strato di usura che deve essere designato singolarmente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;194#art-9