Art. 8 · Etichette e contrassegni

Art. 8

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Etichette e contrassegni

In vigore dal 9 lug 1999
1. I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico. 2. La denominazione, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili di cui agli ed all'allegato I, vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali. Questo obbligo esclude in particolare l'impiego di abbreviazioni sui contratti, nelle fatture o nelle distinte di vendita; è però ammesso il ricorso ad un codice meccanografico, a condizione che nello stesso documento figuri anche il significato delle abbreviazioni. 3. All'atto dell'offerta in vendita e della vendita ai consumatori, e particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dagli e all'allegato I, devono essere indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili. Le indicazioni e le informazioni non previste dal presente decreto devono essere nettamente separate. Tale disposizione non si applica ai marchi di fabbrica o ragioni sociali che possono accompagnare immediatamente le indicazioni previste dal presente decreto. 4. Se tuttavia, all'atto dell'offerta in vendita o della vendita ai consumatori prevista al comma 3, è indicato un marchio di fabbrica o una ragione sociale che comporti, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l'impiego di una denominazione prevista all'allegato I o tale da prestarsi a confusione con essa, il marchio o la ragione sociale deve essere immediatamente accompagnato, in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e dai dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti agli dell'allegato I. 5. All'atto dell'offerta e della vendita al consumatore finale, le etichette o i contrassegni previsti dal presente articolo devono essere redatti anche in italiano. 6. Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola unità di fili per cucito, rammendo e ricamo, deve essere in italiano solo l'etichettatura globale sugli imballaggi o sui contenitori di presentazione. Fatti salvi i casi di cui all'allegato IV, punto 18, le singole unità possono essere etichettate in una qualsiasi delle lingue della Comunità. 7. È consentito l'impiego di qualificativi o di menzioni, relativi a caratteristiche dei prodotti, diversi da quelli indicati agli , se essi sono conformi agli usi leali di commercio e ai principi della correttezza professionale. 8. Ai fini di quanto previsto ai commi precedenti le fatture e le documentazioni tecniche ed amministrative debbono essere conservate per due anni a decorrere dalla data delle fatture di vendita emesse dal fabbricante, dall'importatore o dal grossista, con le quali si determina la data dell'immissione del prodotto al consumo finale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;194#art-8