Art. 4 · Tolleranze

Art. 4

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Tolleranze

In vigore dal 9 lug 1999
1. Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con il termine 100% o "puro" o eventualmente "tutto", esclusa qualsiasi espressione equivalente. 2. Una quantità di altre fibre è tollerata fino al 2% sul peso del prodotto tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica. Tale tolleranza è portata al 5% per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;194#art-4