Art. 3 · Denominazioni

Art. 3

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Denominazioni

In vigore dal 9 lug 1999
1. Le denominazioni delle fibre di cui all', nonché le rispettive descrizioni, sono riportate nell'allegato I. 2. L'impiego delle denominazioni riportate nella tabella dell'allegato I è riservato alle fibre la cui natura è precisata alla corrispondente voce della tabella. 3. È vietato l'impiego di tali denominazioni per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia a titolo di radice, sia in forma d'aggettivo, indipendentemente dalla lingua impiegata. 4. È vietato l'impiego della denominazione "seta" per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;194#art-3