Art. 16 · Disposizioni finali

Art. 16

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Disposizioni finali

In vigore dal 9 lug 1999
1. Ai sensi dell' e dell'allegato D, della legge 24 aprile 1998, n. 128, gli allegati al presente decreto potranno essere modificati, per essere adattati al progresso tecnico in attuazione della direttiva 97/37/CE, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;194#art-16