Art. 13
13 / 17C o n t r o l l i
In vigore dal 9 lug 1999
1. I controlli della conformità dei prodotti tessili alle indicazioni di composizione previste dal presente decreto sono effettuati secondo i metodi di analisi previsti dalla normativa vigente. A tal fine le percentuali in fibre di cui agli vengono determinate applicando alla massa anidra di ciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di cui all'allegato II, previa eliminazione degli elementi indicati all', comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) e comma 3.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;194#art-13