Art. 6 · Sospensione o riduzione della partecipazione finanziaria

Art. 6

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Sospensione o riduzione della partecipazione finanziaria

In vigore dal 24 giu 1999
Sospensione o riduzione della partecipazione finanziaria 1. La partecipazione finanziaria di cui agli può essere sospesa o ridotta se, sulla base delle informazioni ricevute o dei risultati di propri controlli o degli esami eseguiti in conformità di procedure analoghe a quelle di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, sia stato accertato, da parte della Commissione europea, che ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) che la mancata o incompleta esecuzione delle misure necessarie indicate agli o il mancato rispetto delle modalità o dei termini stabiliti o richiesti per gli obiettivi perseguiti non sono giustificati; b) che le misure non sono più necessarie; c) che si è verificata una irregolarità o una modifica importante che riguarda la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura e per la quale non è stata chiesta l'approvazione della Commissione europea.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;192#art-6