Art. 5 · Surrogazione dell'Unione europea nei diritti

Art. 5

5 / 12

Surrogazione dell'Unione europea nei diritti

In vigore dal 24 giu 1999
1. La concessione della partecipazione finanziaria dell'Unione europea di cui al presente decreto non pregiudica i diritti vantati dal beneficiario di detta partecipazione nei confronti di terzi, per il rimborso di spese o il risarcimento di perdite o altri danni che siano anche oggetto della partecipazione stessa. 2. L'Unione europea subentra nei diritti di cui al comma 1 con effetto dal versamento della partecipazione finanziaria, nella misura in cui le spese, le perdite o gli altri danni di cui allo stesso comma 1 sono da essa coperti. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero per le politiche agricole l'esistenza dei diritti di cui al comma 1 al momento della presentazione della richiesta di partecipazione finanziaria, ovvero al momento in cui gli stessi diritti sorgono. Il Ministero per le politiche agricole comunica le dette informazioni alla Commissione europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;192#art-5