Art. 4
4 / 12Partecipazione finanziaria per ulteriori azioni, requisiti o condizioni
In vigore dal 24 giu 1999
Partecipazione finanziaria
per ulteriori azioni, requisiti o condizioni
1. Se i competenti organi comunitari, considerata l'evoluzione della situazione nel territorio comunitario, decidono la realizzazione di ulteriori azioni o dispongono che altre misure adottate o previste nel territorio nazionale siano subordinate all'osservanza di requisiti o condizioni supplementari ritenuti necessari per il conseguimento degli obiettivi considerati, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per ottenere la partecipazione finanziaria stabilita ai predetti fini dall'Unione europea, nella misura non superiore al 50%, possono presentare apposita domanda, motivata e documentata, al Ministero per le politiche agricole che provvede a trasmetterla alla Commissione europea.
2. Se le azioni, i requisiti e le condizioni di cui al comma 1 sono essenzialmente intesi a proteggere altri territori della Comunità, diversi da quello nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel presentare la domanda di cui al comma 1, valutano che la partecipazione finanziaria dell'Unione europea può essere accordata in misura superiore al 50%.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel presentare la domanda di cui al comma 1, valutano che la partecipazione finanziaria dell'Unione europea di cui ai commi 1 e 2 è limitata nel tempo e decrescente negli anni in questione.
4. Se le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengono che ricorrono le condizioni per l'adozione della decisione di cui al comma 1, possono presentare una apposita domanda, motivata e documentata, al Ministero per le politiche agricole che provvede a trasmetterla alla Commissione europea, per l'esame dei competenti organi comunitari.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano integrano la partecipazione finanziaria di cui ai commi 1 e 2, fino alla copertura complessiva degli interventi, con oneri a carico dei rispettivi bilanci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;192#art-4