Titolo I
Art. 9
9 / 31Bilancio e scritture contabili
In vigore dal 15 giu 1999
1. Il bilancio delle fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile. Le fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione sulla gestione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
2. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.
3. Le fondazioni predispongono contabilità separate con riguardo alle imprese dalle stesse esercitate ai sensi dell', comma 2. L'istituzione di tali imprese è disposta dall'organo di indirizzo della fondazione. Esse tengono i libri e le scritture obbligatorie previsti dal codice civile per le imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel registro.
4. Le fondazioni, aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell', possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società bancaria conferitaria. Le perdite derivanti dal realizzo delle predette partecipazioni, nonché le minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, imputate al conto economico, non rilevano ai fini della determinazione del reddito da destinare alle attività istituzionali ai sensi dell'.
5. Fermo quanto previsto dal comma 2, l'Autorità di vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione, in conformità con la natura di organismi senza fine di lucro delle fondazioni, in modo da:
a) rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalle fondazioni;
b) fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un'adeguata redditività.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-17;153#art-9