Titolo V
Art. 26
26 / 31Coordinamento con la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994
In vigore dal 15 giu 1999
Coordinamento con la direttiva del Ministro del tesoro
del 18 novembre 1994
1. Per le operazioni previste nel programma di diversificazione, in attuazione della direttiva del 18 novembre 1994, non ancora realizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le agevolazioni fiscali, previste dall', comma 3, della direttiva medesima, continuano ad operare anche se le operazioni si perfezionano dopo la scadenza dei termini stabiliti per l'esecuzione del programma, purchè entro il termine di cui all'.
2. Per le fondazioni che, alla data di scadenza dei cinque anni previsti dall', comma 2, della direttiva del 18 novembre 1994, o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, raggiungono il parametro di diversificazione dell'attivo previsto dall', comma 2, lettera b), della direttiva medesima, il termine quadriennale di cui all' del presente decreto decorre, rispettivamente, dalla data di scadenza del predetto termine quinquennale o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al citato decreto legislativo n. 356 del 1990.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la conformità alla direttiva del 18 novembre 1994 è accertata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel termine di trenta giorni dalle scadenze previste dai commi stessi. Decorso tale termine la conformità si intende accertata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-17;153#art-26