Art. 20 · Permuta di beni immobili
Titolo III

Art. 20

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Permuta di beni immobili

In vigore dal 15 giu 1999
1. La permuta, mediante la quale la fondazione acquisisce beni o titoli della Società bancaria conferitaria, attribuendo alla medesima società beni immobili o diritti reali su immobili, sempre che gli stessi risultino già direttamente utilizzati dalla società stessa, è soggetta al regime indicato all', commi 3 e 5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la fondazione e la Società bancaria conferitaria subentrano nella posizione del rispettivo soggetto permutante in ordine ai beni ricevuti in permuta, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-17;153#art-20