Art. 17 · Cessione diretta
Titolo III

Art. 17

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Cessione diretta

In vigore dal 15 giu 1999
1. Le Società conferitarie deliberano la cessione diretta prevista all', comma 1, se a titolo gratuito, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni stabiliti dall' per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Se la cessione diretta è a titolo oneroso si producono gli effetti previsti dai commi 3 e 5 del medesimo .
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-17;153#art-17