Titolo III
Art. 16
16 / 31Assegnazione
In vigore dal 15 giu 1999
1. Le Società conferitarie deliberano l'assegnazione prevista nell' con le modalità stabilite dall'articolo 2445 del codice civile, previo deposito della relazione degli esperti predisposta in conformità con quella disciplinata dall'articolo 2501-quinquies del codice civile. L'assegnazione alle fondazioni non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli operanti nei settori rilevanti.
2. Il patrimonio netto delle Società conferitarie che procedono all'assegnazione prevista al comma 1 è diminuito di un importo pari al valore contabile dei beni e delle partecipazioni assegnati. Per lo stesso importo il soggetto assegnatario imputa il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati in diminuzione del valore contabile della partecipazione nella relativa Società conferitaria.
3. Per la Società conferitaria, l'assegnazione prevista al comma 1 non dà luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nè a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; non si applica l'imposta sul valore aggiunto. La diminuzione del patrimonio netto prevista dal comma 2 non concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.
4. Per il soggetto assegnatario i beni e le partecipazioni assegnati ai sensi del comma 1 non danno luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nè a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il soggetto assegnatario subentra nella posizione della Società conferitaria in ordine ai beni e alle partecipazioni assegnati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
5. Per le assegnazioni previste al comma 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le assegnazioni non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli , secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
6. Le Società conferitarie che non esercitano attività bancaria, interamente possedute, direttamente o indirettamente, da fondazioni, possono realizzare l'assegnazione prevista al comma 1 anche mediante la propria liquidazione, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni previsti dai precedenti commi. Le disposizioni dell'articolo 44 del TUIR non si applicano all'attribuzione alla fondazione della parte di patrimonio netto della società nella quale la fondazione, ai sensi delle leggi 30 luglio 1990, n. 218 e 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito la partecipazione bancaria, corrispondente al corrispettivo delle cessioni poste in essere dalla medesima società per realizzare le condizioni previste all', comma 3, ovvero quelle di cui all', comma 2, lettera b), della direttiva del 18 novembre 1994.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-17;153#art-16