Art. 15 · S c i s s i o n e
Titolo III

Art. 15

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S c i s s i o n e

In vigore dal 15 giu 1999
1. Le Società conferitarie possono procedere, con le limitazioni indicate all', comma 5, alla scissione, prevista dall', a favore di società controllate dalla fondazione, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società bancaria conferitaria.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-17;153#art-15