Art. 5
5 / 8Personale
In vigore dal 5 giu 1999
1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalla società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.
2. Al personale dell'ente, previa la predisposizione di un piano di utilizzo del personale a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera s), e 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano le disposizioni degli articoli 34, 35 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
3. Dalla data di trasformazione di cui all' ed in relazione al periodo successivo a detta data, al personale dell'ente compete il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-11;141#art-5