Art. 4
4 / 8Attribuzione delle azioni alle regioni .
In vigore dal 12 nov 2014
(Attribuzione delle azioni alle regioni).
1. Compiuti gli adempimenti di cui all', commi 3 e 4, le azioni inizialmente attribuite ai sensi del comma 2 del predetto sono definitivamente trasferite senza oneri, entro il 31 gennaio 2002, alle regioni Puglia e Basilicata, con una ripartizione in ragione del numero dei rispettivi abitanti. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 COME MODIFICATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-11;141#art-4