Art. 4 · Nuovi marcatori o coloranti nazionali

Art. 4

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Nuovi marcatori o coloranti nazionali

In vigore dal 17 giu 1999
1. Per i prodotti di cui all', destinati ad essere impiegati nel territorio nazionale, oltre alla marcatura fiscale di cui all', può essere stabilita l'aggiunta di un colorante o di un marcatore nazionali, con decreto del Ministro delle finanze, previa valutazione delle proprietà tossicologiche e delle modalità d'impiego di dette sostanze da parte del Ministero della sanità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-06;173#art-4