Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 16 giu 1999
1. L'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è così modificato: a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Chiunque, al fine di trarne profitto, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 -quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102- ter è soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da lire un milione a lire dieci milioni. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e a lire tre milioni di multa se il fatto è di rilevante gravità ovvero se la banca di dati oggetto delle abusive operazioni di riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, estrazione o reimpiego sia stata distribuita, venduta o concessa in locazione su supporti contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369"; b) al comma 2, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 1-bis".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-06;169#art-6