Art. 1
1 / 8In vigore dal 16 giu 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli , nonché l'articolo 43 che detta i criteri di delega al Governo per il recepimento della citata direttiva 96/9/CE;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Vista la legge 20 giugno 1973, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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1. Al secondo comma dell' della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-06;169#art-1