Art. 5
5 / 9In vigore dal 3 giu 1999
1. Il comma 6 dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente:
" 6. In deroga all'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i magistrati indicati nel comma 1 possono chiedere di essere trasferiti ad altre sedi o assegnati ad altre funzioni:
a) trascorsi due anni dal giorno dell'inizio effettivo dell'attività nell'ufficio al quale sono stati destinati, se assegnati a funzioni direttive a norma del comma 2;
b) senza l'osservanza di alcun termine, se assegnati ad altre sedi o destinati ad altre funzioni a norma dei commi 2, 3 e 4, fuori del caso previsto dalla lettera a) del presente comma.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-04;138#art-5