Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 3 giu 1999
1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 47-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono sostituiti dai seguenti: "Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti più di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci. Il posto di presidente di sezione può essere comunque istituito, senza l'osservanza dei limiti previsti dal primo comma: a) per la direzione della corte di assise e delle singole sezioni della medesima, quando il numero delle udienze da esse tenute lo richiede; b) per la direzione delle seguenti sezioni, tenuto conto della loro consistenza numerica e delle specifiche esigenze organizzative: 1) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie; 2) sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali; 3) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti del codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-04;138#art-3