Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 30 apr 1999
1. Al primo comma dell'articolo 21 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ad ogni altra operazione necessaria per la sua trasformazione in società per azioni.". 2. Il terzo comma dell'articolo 21 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "Le domande di somministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sono corredate: a) dall'autorizzazione al pagamento rilasciata dal servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base dei piani di spesa, per l'acquisto di terreni, di macchinari e di altri beni strumentali, e degli stati di avanzamento dei lavori per le opere e gli impianti; b) dall'autorizzazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per ogni altra operazione necessaria per la trasformazione dell'Istituto in società per azioni.".
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