Art. 6
6 / 13In vigore dal 30 apr 1999
1. L' della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
". - 1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati esclusivamente per un ulteriore triennio.
2. Il collegio è composto di tre revisori effettivi e di tre supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
3. Il presidente ed il suo supplente sono scelti tra i dirigenti dello Stato con incarico dirigenziale generale presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-21;116#art-6