Art. 10
10 / 13In vigore dal 30 apr 1999
1. L'articolo 23 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 23. - 1. L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di giugno di ogni anno il consiglio di amministrazione presenta al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'approvazione, il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, redatti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, in quanto applicabili, accompagnati dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio d'esercizio sono destinati ad una apposita riserva, utilizzabile in sede di trasformazione dell'Istituto in società per azioni.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-21;116#art-10