Art. 5
5 / 11In vigore dal 25 giu 1999
1. Il secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è sostituito dal seguente:
"Per la copertura del posto di segretario generale può essere chiamato un funzionario in possesso della qualifica di dirigente appartenente ai ruoli dello Stato, della regione o delle province autonome. La nomina è conferita dal Commissario del Governo competente su proposta del presidente del tribunale regionale di giustizia amministrativa d'intesa col Presidente del Consiglio di Stato.".
2. Al terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, sono aggiunte le seguenti parole: ", che costituisce la dotazione organica dell'ufficio del tribunale di giustizia amministrativa di Trento.".
3. Dopo il quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è aggiunto il seguente:
"I provvedimenti relativi al personale del ruolo locale istituito ai sensi del quarto comma sono emanati dal Commissario del Governo per la provincia di Bolzano e sono soggetti al controllo della ragioneria provinciale dello Stato di Bolzano.".
4. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è aggiunto il seguente:
"Le modifiche della tabella B relativa alla dotazione organica del personale dell'ufficio della sezione autonoma di Bolzano, vengono effettuate osservando le procedure previste dall'articolo 107 dello statuto di autonomia in deroga al decreto legislativo 11 luglio 1996, n. 445.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-20;161#art-5