Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 25 giu 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 marzo 1998 e dell'8 febbraio 1999; Sentite le commissioni paritetiche per le norme di attuazione previste dall'articolo 107, commi primo e secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: . 1. Il secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è sostituito dal seguente: "Ad essa sono assegnati otto magistrati con la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, dei quali quattro appartenenti al gruppo linguistico italiano e quattro appartenenti al gruppo linguistico tedesco.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-20;161#art-1