Sez. II
Art. 9
Abrogato9 / 75R e c e s s o
In vigore dal 1 gen 2027
1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all', comma 1, il concessionario ha facoltà di recedere dal rapporto di concessione notificando una comunicazione al Ministero delle finanze con le modalità previste dal codice di procedura civile.
2. Il recesso ha effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla notifica della relativa comunicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-9