Capo V
Art. 70
Abrogato71 / 75Potestà legislativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
In vigore dal 1 gen 2027
1. I principi generali desumibili dalla legge 28 settembre 1998, n. 337, e dal presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economicosociale della Repubblica, quale limite della potestà legislativa primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
2. I principi generali richiamati dal comma 1 si applicano anche alla regione siciliana, che, nell'esercizio della sua potestà legislativa, provvede a disciplinare il servizio di riscossione delle entrate da riscuotere mediante ruolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-70