Art. 67 · Decreti attuativi
Capo V

Art. 67

Abrogato68 / 75

Decreti attuativi

In vigore dal 1 gen 2027
1. I decreti attuativi previsti dal presente decreto sono adottati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-67