Capo V
Art. 67
Abrogato68 / 75Decreti attuativi
In vigore dal 1 gen 2027
1. I decreti attuativi previsti dal presente decreto sono adottati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-67