Art. 65 · Notificazione degli atti e dei provvedimenti
Capo V

Art. 65

Abrogato66 / 75

Notificazione degli atti e dei provvedimenti

In vigore dal 1 gen 2027
1. Per la notificazione degli atti e dei provvedimenti dell'amministrazione finanziaria previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le notificazioni sono effettuate con le modalità stabilite dall', primo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall', comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-65