Capo V
Art. 57 bis
Abrogato73 / 75Somme anticipate dai concessionari .
In vigore dal 1 gen 2027
(Somme anticipate dai concessionari).
1. Fino all'emanazione del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previsto dall', comma 3, il rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite è eseguito, con le modalità in vigore al 30 giugno 1999.
2. La restituzione ai concessionari delle somme da essi anticipate ai sensi del comma 1 è disposta con provvedimenti che autorizzano gli stessi concessionari ad utilizzare tali somme in diminuzione dai versamenti in Tesoreria dei tributi riscossi ai sensi dell' del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-57-bis