Art. 56 · Prescrizione delle violazioni
Capo IV

Art. 56

Abrogato56 / 75

Prescrizione delle violazioni

In vigore dal 1 gen 2027
1. Le violazioni dei concessionari si prescrivono il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-56