Capo IV
Art. 54
Abrogato54 / 75Procedura di irrogazione delle sanzioni
In vigore dal 1 gen 2027
1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente decreto provvede, per ciascun ambito, l'ufficio delle entrate individuato in via generale con provvedimento del direttore regionale delle entrate notificato al concessionario.
2. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di irrogazione della sanzione il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà della sanzione irrogata e, nei casi previsti dagli , delle altre somme dovute.
3. Se non procede alla definizione agevolata della violazione prevista dal comma 2, il concessionario può, entro lo stesso termine, ricorrere in opposizione contro il provvedimento di irrogazione della sanzione alla competente direzione regionale delle entrate, che decide entro sessanta giorni con provvedimento definitivo immediatamente esecutivo.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi degli articoli del presente capo spettano in ogni caso allo Stato e sono versate alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-54