Capo IV
Art. 53
Abrogato53 / 75Altre violazioni
In vigore dal 1 gen 2027
1. Per le violazioni delle disposizioni del presente decreto, diverse da quelle previste negli articoli da 47 a 52, si applica al concessionario la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.
2. Sono considerate violazioni punibili ai sensi del comma 1 anche quelle relative ad ordini impartiti dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell', comma 2, del presente decreto, anche se contenuti in circolari.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-53