Capo IV
Art. 52
Abrogato52 / 75Ritardata, omessa o irregolare comunicazione dei dati di riscossione
In vigore dal 1 gen 2027
Ritardata, omessa o irregolare comunicazione
dei dati di riscossione
1. In caso di omessa o tardiva comunicazione dei dati previsti dall' o di difformità di tali dati rispetto alle relative specifiche tecniche si applicano le sanzioni previste dall', commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, ridotte della metà; in tal caso, la riduzione ad un quarto prevista dal citato , comma 1, del decreto legislativo n. 237 del 1997 si applica alla sanzione in tal modo determinata.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-52