Art. 52 · Ritardata, omessa o irregolare comunicazione dei dati di riscossione
Capo IV

Art. 52

Abrogato52 / 75

Ritardata, omessa o irregolare comunicazione dei dati di riscossione

In vigore dal 1 gen 2027
Ritardata, omessa o irregolare comunicazione dei dati di riscossione 1. In caso di omessa o tardiva comunicazione dei dati previsti dall' o di difformità di tali dati rispetto alle relative specifiche tecniche si applicano le sanzioni previste dall', commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, ridotte della metà; in tal caso, la riduzione ad un quarto prevista dal citato , comma 1, del decreto legislativo n. 237 del 1997 si applica alla sanzione in tal modo determinata.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-52