Art. 50 · Atti compiuti da personale non autorizzato
Capo IV

Art. 50

Abrogato50 / 75

Atti compiuti da personale non autorizzato

In vigore dal 1 gen 2027
1. Ferme le eventuali sanzioni penali, il concessionario che fa eseguire notificazioni o atti esecutivi da ufficiali della riscossione o messi notificatori non abilitati o non autorizzati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti. 2. L'ufficiale della riscossione o il messo notificatore che fa eseguire atti da soggetti non abilitati è punito, salve le eventuali sanzioni penali, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire centomila per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-50