Capo IV
Art. 50
Abrogato50 / 75Atti compiuti da personale non autorizzato
In vigore dal 1 gen 2027
1. Ferme le eventuali sanzioni penali, il concessionario che fa eseguire notificazioni o atti esecutivi da ufficiali della riscossione o messi notificatori non abilitati o non autorizzati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti.
2. L'ufficiale della riscossione o il messo notificatore che fa eseguire atti da soggetti non abilitati è punito, salve le eventuali sanzioni penali, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire centomila per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-50