Art. 44 · Registro cronologico e bollettario
Capo III

Art. 44

Abrogato44 / 75

Registro cronologico e bollettario

In vigore dal 1 gen 2027
1. L'ufficiale della riscossione annota in ordine cronologico tutti gli atti ed i processi verbali, numerandoli progressivamente, in apposito registro conforme al modello approvato con decreto ministeriale, da tenersi con le forme e con le modalità stabilite per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario. 2. Il registro, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina dall'ufficio individuato in via generale, per ciascun ambito, con decreto del Ministero delle finanze, da notificare al concessionario. Il predetto registro è vidimato non oltre il 15 gennaio di ogni anno. I registri esauriti e quelli degli ufficiali cessati dalla carica devono essere consegnati entro dieci giorni a cura del concessionario all'ufficio delle entrate. 3. L'ufficiale della riscossione, per ogni pagamento ricevuto, rilascia quietanza da apposito bollettario e ne comunica gli estremi al concessionario. 4. Il decreto di cui al comma 1, nello stabilire le forme e le modalità di tenuta dei registri, tiene adeguato conto dei progressi tecnologici delle attività informatiche e telematiche e della possibilità di prevedere forme di documentazione informatica equipollenti alle formalità di cui ai commi 2 e 3.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-44