Art. 39 · Chiamata in causa dell'ente creditore
Sez. V

Art. 39

Abrogato39 / 75

Chiamata in causa dell'ente creditore

In vigore dal 1 gen 2027
1. Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-39