Sez. V
Art. 39
Abrogato39 / 75Chiamata in causa dell'ente creditore
In vigore dal 1 gen 2027
1. Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-39