Art. 37 · Conservazione degli atti
Sez. V

Art. 37

Abrogato37 / 75

Conservazione degli atti

In vigore dal 1 gen 2027
1. Il concessionario deve conservare i ruoli e gli altri atti della gestione fino alla data del discarico. 2. Con decreto del Ministero delle finanze possono essere stabilite particolari modalità di conservazione dei ruoli e degli atti di cui al comma 1.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-37