Sez. IV
Art. 33
Abrogato33 / 75Insinuazione del credito
In vigore dal 1 gen 2027
1. Relativamente ai debitori sottoposti alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, l'ente creditore iscrive a ruolo il credito ed il concessionario provvede all'insinuazione del credito in tali procedure.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-33