Art. 30 · Esecuzione nei confronti del garante
Sez. III

Art. 30

Abrogato25 / 75

Esecuzione nei confronti del garante

In vigore dal 1 gen 2027
1. Se si verificano le violazioni previste dal capo IV, con decreto ministeriale, su richiesta del competente ufficio, è disposta l'espropriazione della cauzione nei confronti del garante. Il decreto è comunicato agli altri enti garantiti e trasmesso all'ufficio proponente ai fini della notifica al garante ed al concessionario; con lo stesso decreto è disposta, se necessario, l'espropriazione di beni del concessionario. 2. Il decreto previsto dal comma 1 costituisce titolo esecutivo. In virtù di esso la competente direzione regionale delle entrate procede all'espropriazione, anche nell'interesse degli altri enti garantiti, con le modalità indicate nel libro III del codice di procedura civile. 3. Con il decreto previsto dal comma 1 il concessionario è invitato a reintegrare la cauzione nel termine di trenta giorni dalla notifica del decreto stesso.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-30