Art. 29 · Adeguamento e sostituzione della cauzione
Sez. III

Art. 29

Abrogato24 / 75

Adeguamento e sostituzione della cauzione

In vigore dal 1 gen 2027
1. Se nel corso della gestione l'ammontare di cui all', comma 1, è aumentato di almeno il dieci per cento, il Ministero delle finanze notifica apposito avviso al concessionario, che è tenuto a provvedere, entro trenta giorni, ad integrare proporzionalmente la cauzione; il termine può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni al ricorrere di particolari circostanze. Se tale ammontare è diminuito di almeno il dieci per cento, la cauzione, su richiesta del concessionario, è proporzionalmente ridotta. 2. Nel corso della gestione la cauzione può essere sostituita in tutto o in parte con un'altra prestata a garanzia anche degli obblighi gravanti sul concessionario alla data di prestazione della nuova cauzione. In tal caso, il decreto di svincolo previsto dall', comma 2, può essere emesso solo dopo che è stata dichiarata l'idoneità della nuova cauzione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-29