Sez. III
Art. 28
Abrogato23 / 75Modalità di prestazione della cauzione
In vigore dal 1 gen 2027
1. La cauzione può essere prestata:
a) mediante polizza fideiussoria rilasciata da istituti di assicurazione autorizzati con decreto del Ministero delle finanze;
b) mediante fideiussione bancaria.
2. La polizza e la fideiussione previste dal comma 1 sono redatte in conformità allo schema tipo approvato con decreto ministeriale e la mora nel pagamento dei premi non libera l'istituto e la banca dalla garanzia assunta per tutto il periodo per cui è stata prestata la garanzia stessa e fino all'emissione del decreto di svincolo.
3. Per i gruppi di società con patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato superiore a cinquecento miliardi di lire, la garanzia può essere prestata anche mediante la diretta assunzione, da parte della società capogruppo di cui all'articolo 2359 del codice civile, dell'obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva degli interessi, anche per il caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso, la società capogruppo è tenuta a comunicare in anticipo l'intendimento di cedere.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-28