Art. 26 · Rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite
Sez. II

Art. 26

Abrogato16 / 75

Rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite

In vigore dal 1 gen 2027
Rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite 1. Se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il concessionario, che, entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale. 1-bis. L'agente della riscossione anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento: a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli; b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese. 2. L'ente creditore restituisce al concessionario le somme anticipate ai sensi del comma 1, corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del rimborso al debitore. 3. Le modalità di esecuzione dei rimborsi e di restituzione al concessionario delle somme anticipate sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 4. Se le somme iscritte a ruolo sono riconosciute indebite prima del pagamento del contribuente, si rettifica il ruolo secondo modalità definite nel decreto previsto dal comma 3. 5. Gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con proprio provvedimento, determinare modalità di rimborso differenti da quelle previste dai commi da 1 a 4.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-26