Art. 21 · Attività di recupero crediti
Capo II

Art. 21

Abrogato32 / 75

Attività di recupero crediti

In vigore dal 1 gen 2027
1. I concessionari possono esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche tenendone separata contabilità. 2. Tale attività è svolta attraverso strutture ed uffici distinti da quelli addetti al servizio nazionale della riscossione. 3. Gli ufficiali della riscossione non possono in nessun caso svolgere le attività di recupero crediti od esserne coinvolti. 4. L'attività di recupero crediti non può essere esercitata dai concessionari a favore di soggetti nei confronti dei quali sono state avviate procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo. Il divieto deve intendersi esteso anche ai prossimi congiunti, ove si tratti di persone fisiche, e alle società controllate e collegate di cui all'articolo 2359 codice civile, ove si tratti persone giuridiche.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-21